I patti di famiglia

Un modo per garantire continuità all'impresa

venerdì 7 giugno 2019 10.48
A cura di Avv. Giuseppe Prascina
I patti di famiglia sono stati introdotti nell'Ordinamento italiano su impulso della Commissione Europea con la Legge n. 55 del 14.02.2006, modificando l'art. 458 Cod. Civ. ed introducendovi gli artt. da 768 bis a 768 octies.

La loro finalità è quella di consentire all'imprenditore, ancora in vita, di poter disporre della successione della propria impresa, in modo tale da assegnare la stessa al legittimario che si ritiene possedere competenze e capacità tali da assicurare la continuità aziendale. La funzione dell'istituto è quella di scongiurare, data la grandissima diffusione delle imprese a conduzione familiare, inevitabili criticità nel passaggio generazionale e pertanto, assicurare a livello microeconomico, la continutià dell'impresa e a livello macroeconomico, la stabilità del tessuto esconomico ed occupazionale italiano.

I soggetti che partecipano alla creazione del patto di famiglia sono: l'imprenditore, colui che detiene l'azienda o le partecipazioni societarie; i soggetti assegnatari che possono essere soltanto i discendenti in linea retta del pater familias, anche se non legittimari nel momento in cui viene stipulato il patto (ad esempio perchè ancora in vita il loro discendente).

Sono esclusi il coniuge, i fratelli, i nipoti in linea collaterale ed altri parenti o affini; il patto di famiglia per l'impresa è un contratto al quale devono partecipare necessariamente oltre all'imprenditore e all'assegnatario, anche i legittimari attuali, persone che potrebbero essere in quel momento anche minorenni o incapaci o addirittura nascituri concepiti.

Nella stragrande maggioranza dei patti di famiglia, l'imprenditore trasferisce l'azienda al soggetto prescelto e liquida direttamente gli altri con denaro o altri beni. Inoltre, i legittimari sopravvenuti che non hanno partecipato al patto hanno diritto, all'apertura della successione dell'imprenditore, ad una somma che rappresenti il valore della legittima di ciascuno, oltre ad interessi, da corrispondersi da parte dei beneficiari del contratto.

Si pensi ad esempio: imprenditore sposato con due figli; l'azienda di famiglia del valore di 100, viene da lui assegnata ad un figlio. L'assegnatario provvede a liquidare alla madre ed al fratello la somma di 25 ciascuno, corrispondenti alla loro quota di legittima e ritiene per sé un valore di 50, corrispondente alla legittima ed a tutta la quota disponibile.
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